Esclusione della parte civile nel processo a carico degli enti

Esclusione della parte civile nel processo a carico degli enti

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Esclusione della parte civile nel processo a carico degli enti: Codice di procedura penale VS D.LGS. N. 231

Per la prima volta, con la sentenza n. 2251 del 22 gennaio 2011, della VI Sezione della Corte di Cassazione, la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata in merito alla costituzione della parte civile nel processo a carico degli enti sancendone l’esclusione.

La Suprema Corte ha così chiarito una questione sulla quale fin ad oggi i giudici di merito si erano espressi in termini contraddittori.

Per giungere all’esclusione della parte civile dal processo a carico degli enti, la Corte ha studiato la questione comparando contenuti e disciplina processuale del D.Lgs. n.  231/01 e del codice di procedura penale.

Ebbene, la Corte osserva che nel D.Lgs. n. 231/01 manca ogni “riferimento espresso alla parte civile”, quale parte processuale.

Questa mancanza non rappresenta una lacuna normativa, bensì una scelta intenzionale del legislatore, che ha voluto escludere la parte civile dalla disciplina della 231.

Si riporta il testo integrale della sentenza n. 2251 del 22 febbraio 2011.

(SLM, 24 gennaio 2011)

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