Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 39/2010, come stabilisce la sentenza del Gip del Tribunale di Milano n. 12468/10 del 10 novembre, il reato di falso in revisione non rientra più nell’elenco dei reati presupposto del D.Lgs 231/2001.
L’estromissione della fattispecie criminosa deriva dalla mancanza di coordinamento tra norme, in applicazione del principio di legalità.
Il D.Lgs. n. 39/2010, nell’ottica di equiparare la disciplina tra società quotate e non quotate, ha abrogato sia l’art. 174 bis del Tuf, sia l’art. 2624 del codice civile, introducendo con l’art. 27 il nuovo reato di falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale.
(SLM, 13 dicembre 2010)
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