Responsabilità per danni causati dalla macchia d’olio presente sulla sede stradale
Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, sentenza n. 6/2019 pubbl. il 07/01/2019
MASSIMA
In caso di incidente stradale causato dalla presenza di una macchia di olio sulla sede stradale la P.A., per andare esente da responsabilità, deve provare il caso fortuito e, cioè, che la macchia d’olio era presente da un tempo breve e non ragionevolmente sufficiente perché essa ne potesse acquisire conoscenza ed intervenire per rimuoverla o, quanto meno, segnalarla. L’onore di fornire la prova delle circostanze idonee ad esimere dalla responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. grava sull’ente pubblico.
SINTESI
Il Tribunale di Bari in primo grado ha rigettato la domanda proposta dall’attore relativa al risarcimento dei danni occorsi al proprio veicolo a seguito di un incidente stradale causato della presenza sul manto stradale di una macchia d’olio che aveva determinato la perdita di controllo del mezzo e l’impatto contro il guardrail.
La Corte d’Appello di Bari, con la sentenza in commento, ha invece accolto il gravame proposto dallo Studio Legale Metta per conto dal proprietario del veicolo danneggiato ed ha riconosciuto la responsabilità dell’Ente gestore della strada ai sensi dell’art. 2051 c.c.
I Giudici del gravame hanno evidenziato che la responsabilità oggettiva di cui all’art. 2051 c.c. presenta un problema di delimitazione di rischi di cui far carico all’ente gestore e custode, la cui soluzione va individuata non solo e non tanto nell’estensione territoriale del bene e nelle concrete possibilità di vigilanza su di esso, quanto piuttosto nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno.
Si distinguono così situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze del bene demaniale (in materia di strade, l’usura, il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole) e situazioni di pericolo che, invece, sono riconducibili a comportamenti estemporanei di terzi come la perdita di olio.
Per tali situazioni di pericolo, come quella della sentenza in esame, ai fini della prova liberatoria, occorre verificare se sia esigibile o meno un intervento della P.A. volto a rimuovere la situazione pericolosa o segnalarla agli utenti, nel lasso temporale tra il verificarsi della situazione pericolosa e l’evento dannoso.
Se tale intervento della P.A. non è esigibile perché non è trascorso dall’insorgere dell’evento dannoso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l’ente custode acquisisca conoscenza del pericolo ed intervenga a rimuoverlo, può ben ritenersi che l’evento dannoso sia dipeso dal caso fortuito; ovviamente l’onere di fornire la prova delle circostanze idonee ad esimere dalla responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. grava sull’ente pubblico.
In particolare, con riferimento alla presenza di una macchia d’olio sulla strada che ha causato un incidente stradale, la P.A., per andare esente da responsabilità, deve provare il caso fortuito e cioè che la macchia d’olio era presente da un tempo breve e non ragionevolmente sufficiente perché essa ne potesse acquisire conoscenza ed intervenire per rimuoverla o, quanto meno, segnalarla.
Lo Studio Legale Metta ha dimostrato che, nel caso di specie, l’intervento da parte dell’Ente gestore della strada era ben esigibile in quanto, quando si è verificato l’incidente, sul luogo dell’evento era già intervenuto personale di pubblica sicurezza per un precedente sinistro e, nonostante ciò, l’Ente gestore della strada non aveva posto in essere tempestivamente alcuna attività per evitare che la situazione si aggravasse.
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